La divisione delle spese per la pulizia delle scale in condominio è regolata dagli articoli 1123 e 1124 del Codice Civile e può essere disciplinata anche dal regolamento condominiale.

Normativa sulla ripartizione delle spese di pulizia delle scale

1. Regola generale (art. 1123 C.C.)

Le spese condominiali, comprese quelle per la pulizia delle scale, si ripartiscono:

  • In base ai millesimi di proprietà, se il servizio è utile a tutti in egual misura.
  • In misura proporzionale all’uso, se il servizio avvantaggia alcuni condomini più di altri.

2. Regola specifica per le scale (art. 1124 C.C.)

  • Le spese di pulizia, illuminazione e manutenzione delle scale sono ripartite per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza del piano.
  • Chi abita ai piani superiori paga di più perché utilizza di più le scale.

3. Casi particolari

  • Ascensore presente: Chi non usa le scale perché utilizza l’ascensore paga comunque una quota, ma potrebbe essere ridotta in base al regolamento condominiale.
  • Appartamenti con accesso indipendente: Chi non utilizza le scale potrebbe essere escluso dalle spese, ma dipende dal regolamento e dalle delibere condominiali.
  • Conduttori (inquilini) e proprietari: Secondo la legge 392/1978 (art. 9), gli inquilini devono pagare le spese di pulizia ordinaria, mentre le manutenzioni straordinarie spettano ai proprietari.

Se il regolamento di condominio non stabilisce diversamente, si applica la regola del 50% in base ai millesimi e 50% in base all’altezza del piano.


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