L’usufrutto è regolato dal Codice Civile agli articoli 978-1020 e consiste nel diritto di godere di un bene altrui (ad esempio, un immobile) mantenendolo integro e restituendolo al termine dell’usufrutto.
1. Diritti dell’usufruttuario
L’usufruttuario ha il diritto di:
- Usare l’immobile: può abitarlo personalmente o concederlo in affitto a terzi, percependo il canone.
- Percepire i frutti: può trarre beneficio economico dall’immobile (affitti, raccolti in caso di terreni agricoli).
- Disporre del diritto di usufrutto: può vendere, donare o ipotecare l’usufrutto, ma non la nuda proprietà.
- Effettuare miglioramenti: può realizzare migliorie sull’immobile, ma senza modificarne la destinazione d’uso.
- Cedere l’usufrutto: può trasferirlo a un altro soggetto, ma con il limite che si estingue comunque alla sua morte.
2. Doveri dell’usufruttuario
L’usufruttuario ha l’obbligo di:
- Conservare il bene: deve mantenerlo in buono stato senza danneggiarlo o modificarne la destinazione d’uso.
- Sostenere le spese ordinarie: deve pagare la manutenzione ordinaria dell’immobile (es. riparazioni, condominio).
- Pagare tasse e tributi: deve pagare IMU e TARI (se l’immobile non è locato).
- Non alterare la struttura: non può demolire o trasformare l’immobile senza il consenso del nudo proprietario.
- Restituire l’immobile: alla cessazione dell’usufrutto, deve riconsegnare l’immobile nelle stesse condizioni.
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