In generale, l’art. 1102 c.c. prevede che ciascun condomino possa servirsi dei beni comuni a patto che non si alteri la relativa destinazione, non si cagioni un danno e non si impedisca l’esercizio del medesimo diritto anche agli altri partecipanti.
Dalla norma si desume che ogni condomino può affiggere i cartelli negli spazi comuni senza essere necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale o l’autorizzazione dell’amministratore.
Questa possibilità essere vietata dal regolamento condominiale di tipo contrattuale. Il regolamento contrattuale corrisponde ad un vero e proprio regolamento o ad una o più clausole inserite nel regolamento assembleare. Si tratta di disposizioni previste nell’atto di acquisto da parte del costruttore o sono approvate all’unanimità da tutti i condomini.
La norma, inoltre, stabilisce che l’esercizio del diritto sulle parti comuni non deve cagionare dei danni. Ciò implica che, nel caso in cui il danno si verifichi (si pensi al nastro adesivo che rovina l’intonaco della parete), le spese di ripristino saranno a carico del condomino che ha affisso il cartello.
Se l’argomento trattato nell’articolo ti ha lasciato con qualche domanda o desideri approfondire un aspetto specifico, non esitare a contattarci! Siamo qui per chiarire ogni dubbio e offrirti il supporto di cui hai bisogno tramite chat o messaggio.
Scrivici contattaci direttamente. Saremo felici di aiutarti!