Gli articoli 1754-1765 del Codice Civile Italiano disciplinano la mediazione e regolano le relazioni e i diritti tra il mediatore e le parti coinvolte. Di seguito, una panoramica degli articoli:


Art. 1754 – Nozione di mediatore

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.


Art. 1755 – Provvigione

Il mediatore ha diritto a una provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
L’ammontare della provvigione, se non determinato dalle parti, è stabilito secondo gli usi locali.


Art. 1756 – Rimborso spese

Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, salvo patto contrario.
In caso di incarico conferito da più parti, queste sono obbligate in solido per il rimborso.


Art. 1757 – Provvigione nel caso di mancata esecuzione dell’affare

Se il contratto non è eseguito per volontà di una delle parti, il mediatore ha diritto alla provvigione verso l’altra parte che era disposta a concluderlo.
Se entrambe le parti erano disposte a concludere, ma il contratto non è eseguito per cause indipendenti dalla loro volontà, il mediatore non ha diritto alla provvigione.


Art. 1758 – Pluralità di mediatori

Se più mediatori hanno cooperato per la conclusione dell’affare, la provvigione è dovuta a ciascuno di essi nella misura determinata dagli usi locali o, in mancanza, in proporzione al lavoro compiuto da ciascuno.


Art. 1759 – Obblighi del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare.
È responsabile verso le parti per l’invalidità del contratto concluso a causa di circostanze che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta.


Art. 1760 – Obblighi particolari del mediatore professionale

Il mediatore professionale è tenuto:

  1. Alla registrazione nei propri libri delle operazioni compiute.
  2. Alla conservazione per non meno di tre anni della corrispondenza relativa agli affari per i quali è intervenuto.
  3. A esibire i propri libri e corrispondenza su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Art. 1761 – Mediazione con rappresentanza

Se il mediatore è stato autorizzato da una parte a rappresentarla, non può chiedere la provvigione all’altra parte, salvo diverso accordo.


Art. 1762 – Garanzia del mediatore

Il mediatore non garantisce la conclusione o la validità dell’affare, salvo che abbia dolosamente taciuto circostanze note a lui o abbia assunto espressamente tale garanzia.


Art. 1763 – Mediazione nell’interesse di persona incapace

Il mediatore non ha diritto alla provvigione se l’affare è concluso nell’interesse di una persona legalmente incapace, a meno che non vi sia stata autorizzazione preventiva del suo rappresentante legale.


Art. 1764 – Rinvio alle norme sul mandato

Le disposizioni relative al mandato si applicano alla mediazione, in quanto compatibili.


Art. 1765 – Pubblicità

Il mediatore può rendere noto pubblicamente il suo incarico, salvo diversa pattuizione.


  • Questi articoli delineano un quadro chiaro del ruolo del mediatore, le sue responsabilità e i suoi diritti.
  • La figura del mediatore deve essere imparziale e agire nell’interesse di entrambe le parti.
  • La provvigione è il compenso principale e dipende dalla conclusione dell’affare, mentre il rimborso spese richiede un accordo specifico.

Questa normativa garantisce un equilibrio tra tutela delle parti e trasparenza nell’attività di mediazione.

Di immobiliaresemplice.it

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