Se vuoi vendere o affittare un immobile e stai pensando di esporre un cartello “Vendesi” o “Affittasi”, sappi che potresti dover applicare una marca da bollo. Ma quando è obbligatoria?

Normativa di riferimento

DPR 642/1972

  • Regolamento per l’applicazione dell’imposta di bollo: Definisce le modalità di applicazione delle marche da bollo su atti e documenti.
  • Cartelli “Vendesi” o “Affittasi”: Secondo l’articolo 13 del DPR 642/1972, i cartelli esposti per la vendita o l’affitto di immobili sono soggetti all’imposta di bollo.

D. Lgs. 507/1993

  • Disciplina delle imposte di bollo: Conferma l’obbligo di applicare la marca da bollo sui cartelli “Vendesi” o “Affittasi”.
  • La norma prevede le ipotesi che sono esenti dal pagamento dell’imposta, tra le quali si rinvengono gli avvisi al pubblico per la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sulle vetrine, sulle porte di ingresso o, in mancanza, nelle immediate adiacenze, di dimensioni non superiori ad 1/4 di metro quadrato.Sei in: Home » Articoli
  • La marca da bollo per i cartelli vendesi/affittasi immobile
  • Enrico Pattumelli | 14 apr 2018
  • Quando è dovuta la marca da bollo per l’esposizione di un cartello vendesi o affittasi di un proprio immobile, qual è l’importo e quali sono gli adempimenti richiesti per evitare le sanzioni
  • di Enrico Pattumelli – Può accadere a tutti di decidere di vendere o di affittare un proprio immobile.
  • In alcuni casi si incarica un’agenzia immobiliare, di fiducia o consigliata, mentre in altri casi si decide di procedere autonomamente tramite l’affissione del relativo cartello.
  • Appena si rende nota quest’intenzione, non tarda la domanda che fa sorgere il dubbio: “la marca da bollo è stata apposta?”.
  • Cerchiamo allora di fare chiarezza sulla questione, nel tentativo di eliminare tutti i dubbi e di stabilire quando si è nel giusto oppure nel torto.
  • Marca da bollo cartelli: le norme di riferimento
  • Il primo dato imprescindibile è la legge e, in particolare, occorre far riferimento:
  • – DPR 642/1972;
  • – D. lgs. 507/1993;
  • – Art. 23 Codice della strada.
  • La disciplina legale
  • Il DPR 642/1972 è incentrato sulla disciplina dell’imposta di bollo. Il testo normativo non riporta, tra le esenzioni, l’esposizione del cartello affittasi/vendesi ed è probabilmente proprio questo mancato richiamo che spesso genera molta confusione.
  • In realtà, la questione di cui ci si occupa viene affrontata dal D. lgs. 507/1993 che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
  • In particolare, occorre considerare quanto previsto dall’art. 17 del decreto da ultimo citato.
  • La norma prevede le ipotesi che sono esenti dal pagamento dell’imposta, tra le quali si rinvengono gli avvisi al pubblico per la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sulle vetrine, sulle porte di ingresso o, in mancanza, nelle immediate adiacenze, di dimensioni non superiori ad 1/4 di metro quadrato.
  • Fino a quando si rispettano i parametri indicati dalla norma, non si è tenuti dunque al pagamento di alcuna tassa.
  • Decidere di concedere in locazione o vendere un immobile privatamente, esponendo il relativo cartello che non superi le dimensioni indicate, esponendolo sul cancello, sulla porta d’ingresso, sulla ringhiera del balcone o, nelle immediate vicinanze, non è soggetto al pagamento di alcuna marca da bollo. Quanto detto spiega perché, per evitare inutili inconvenienti, viene riportata sul cartello la dicitura “QUI” oppure “IN QUESTO STABILE”.
  • Importo della Marca da Bollo: Attualmente, l’importo è di €16,00 per ciascun cartello.
  • Lart. 17 del decreto prevede che l’affissione di cartelli pubblicitari possa avvenire, senza il pagamento di alcuna tassa, anche all’interno di locali commerciali. E’ necessario che ci sia il consenso del titolare, l’affissione deve avvenire per un periodo prestabilito, il cartello deve avere determinate dimensioni e, soprattutto, l’annuncio deve riguardare l’attività economica svolta negli stessi locali commerciali. Questo spiega perché le marche da bollo non siano dovute da parte delle agenzie immobiliari che espongano gli annunci nei rispettivi locali commerciali. I regolamenti comunali possono imporre delle prescrizioni o prevedere delle deroghe anche nei confronti delle agenzie immobiliari.

Art. 23 del Codice della Strada

  • Esposizione dei Cartelli: L’articolo 23 del Codice della Strada regola l’esposizione dei cartelli pubblicitari, compresi quelli per la vendita o l’affitto di immobili.
  • Autorizzazioni: In alcuni casi, potrebbe essere necessaria un’autorizzazione comunale per esporre i cartelli, soprattutto se collocati su suolo pubblico o in aree soggette a vincoli paesaggistici.
  • Talvolta accade che qualcuno venga condannato al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 23 Codice della strada. La prassi normale è quella di evitare che la collocazione di tali insegne possano confondersi con la segnaletica stradale, riducendone la visibilità o compromettendone la comprensione. Ed è per questo che si impone l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada (se dunque la strada è comunale, è richiesta l’autorizzazione del Comune) e si prescrivono le relative modalità nel regolamento di attuazione.
  • Quasi tutti i regolamenti comunali disciplinano, infatti, le modalità di affissione e di pubblicità rinviando o specificando con quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento attuativo.

In situazioni diverse da quelle appena descritte, le regole cambiano. Quando infatti il cartello supera le dimensioni prescritte  o viene apposto in un luogo diverso e non adiacente a quello dell’immobile in questione, si sta effettuando una vera e propria pubblicità ed è per questo che si è tenuti al pagamento della cosiddetta imposta pubblicitaria.

In generale si può affermare che occorre presentare la richiesta, corredata da marca da bollo di 16,00, all’ufficio comunale competente ed un’altra marca da bollo di pari importo dovrà aggiungersi per l’autorizzazione all’esposizione. Si tratta di indicazioni di massima poiché, il quadro normativo così descritto, dovrà essere integrato con quanto previsto e disciplinato dai singoli regolamenti comunali.


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