La modifica delle tabelle millesimali è regolata dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, modificato dalla legge 220/2012. Questa riforma ha introdotto criteri più chiari per la revisione delle tabelle, distinguendo due casi principali:

1. Modifica per errore

Le tabelle millesimali possono essere modificate con il consenso della maggioranza dell’assemblea (e non più con l’unanimità) quando:

  • È stato commesso un errore di calcolo nella redazione delle tabelle.
  • L’errore riguarda i criteri di ripartizione stabiliti erroneamente rispetto alle reali caratteristiche degli immobili.

2. Modifica per mutate condizioni dell’edificio

Se si verificano cambiamenti strutturali o modifiche di destinazione d’uso che incidono in modo significativo sulla ripartizione delle spese, le tabelle possono essere aggiornate con il voto della maggioranza dell’assemblea (e non più l’unanimità), a condizione che:

  • Il cambiamento abbia alterato per almeno 1/5 (20%) il valore proporzionale dell’unità immobiliare rispetto al totale.

Cosa cambia con la riforma del condominio (legge 220/2012)?

  • Prima della riforma, la modifica delle tabelle millesimali richiedeva sempre l’unanimità.
  • Ora, in presenza di errore o di modifiche rilevanti all’edificio, è sufficiente una maggioranza qualificata dell’assemblea (ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio).

Cosa resta invariato?

  • Se si vuole modificare la ripartizione delle spese senza una giustificazione legata ad errori o mutamenti sostanziali, resta necessario il consenso unanime di tutti i condomini.

Queste modifiche hanno reso più flessibile l’aggiornamento delle tabelle millesimali, evitando blocchi dovuti al mancato consenso di pochi condomini.


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